L’emergenza da Coronavirus ha imposto nuove dinamiche sui luoghi di lavoro, dove bisogna seguire regole molto stringenti per prevenire il contagio da Covid-19. L’utilizzo di mascherine è obbligatorio e sicuramente è preferibile optare per quelle chirurgiche, che vengono certificate e testate e quindi garantiscono una maggiore protezione, soprattutto quando la distanza interpersonale è inferiore ad un metro.
Ogni ambiente lavorativo ha le sue peculiarità e quindi i dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono scelti anche in base ai rischi presenti. Nel contesto attuale ovviamente il rischio maggiore è rappresentato dal Covid-19 che si trasmette tramite le cosiddette droplet, cioè le goccioline presenti nella saliva nebulizzata.
Il contagio può avvenire quando si parla a distanza ravvicinata con un persona infetta, oppure in caso di colpo di tosse o starnuto contenente il droplet con il virus.
Bisogna quindi utilizzare dispositivi capaci di proteggere le vie aeree, soprattutto in ambienti sanitari o particolarmente contaminati, dove il rischio di contagio è più alto. Le mascherine FFP2 ed FFP3 hanno un’elevata capacità di filtrazione, anche di particelle molto piccole.
Il DPCM del 26 aprile 2020 prevede l’utilizzo di mascherine chirurgiche quando la distanza interpersonale nei luoghi di lavoro è inferiore ad un metro o in caso di condivisione degli spazi comuni. Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” equipara le mascherine chirurgiche certificate ai DPI fino alla fine dello stato di emergenza.
Le mascherine chirurgiche si fanno preferire agli altri dispositivi poiché sono certificate secondo la norma UNI EN 14683:2019 e sottoposte a rigidi test di filtrazione batterica, respirabilità, pulizia microbica, resistenza agli schizzi e biocompatibilità. Altre tipologie di mascherine, non chirurgiche, non vengono invece testate e quindi non possono garantire un elevato livello di protezione e di filtrazione.
Tutte le mascherine chirurgiche devono riportare la dicitura CE che attesta la conformità alla normativa europea in tema di fabbricazione, progettazione e prestazione. L’etichetta della mascherina inoltre deve riportare il lotto per la rintracciabilità, la data e lo stabilimento di produzione, la scadenza, le precauzioni, le finalità d’uso, la conservazione, lo smaltimento ecc. Si tratta di dispositivi medici e quindi devono essere riportate tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo.
Le mascherine chirurgiche sono monouso, quindi vanno utilizzate una sola volta e non possono essere lavate. Sono caratterizzate da un particolare tessuto che non allarga le maglie e quindi mantengono inalterata la loro capacità di filtrazione. Infine devono avere un costo contenuto ed accessibile considerando la funzione fondamentale che svolgono in ambito sanitario.
Scegliere il dispositivo di protezione più idoneo spetta al datore di lavoro, che deve valutare i rischi dell’ambiente lavorativo ed assicurarsi che la mascherina sia a norma di legge. A tal proposito è opportuno richiedere: la dichiarazione CE in conformità con la normativa europea; la registrazione di Dispositivo Medico presso il Ministero della Salute; la presenza di riferimenti sulla confezione o sull’etichetta che attesta la conformità alla norma UNI EN 14683:2019.
Quando si acquistano mascherine chirurgiche destinate ad un utilizzo negli ambienti lavorativi è possibile usufruire del credito di imposta per l’anno 2020. Possono accedere a questa detrazione fiscale tutte le aziende che hanno presentato regolare domanda telematica presso l’Agenzia delle Entrate entro il 7 settembre 2020. È consigliabile allegare alla fattura la dichiarazione CE e la Registrazione di Dispositivo Medico al Ministero della Salute.
L’Allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 prevede che, se il lavoro impone di lavorare a non meno di un metro di distanza, è necessario l’utilizzo di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute, cuffie, camici ed occhiali, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Il DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art. 16 c. 1) prevede che tutti i lavoratori che condividono spazi comuni devono indossare le mascherine chirurgiche.
Allo stesso modo nell’articolo 34, comma 3 del DL n. 9 del 2 marzo 2020, si legge che alla luce dell’emergenza attuale e coerentemente con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed in conformità con le prove scientifiche, è consentito usare mascherine chirurgiche come dispositivi finalizzati a proteggere gli operatori sanitari. L’uso di mascherine prive del marchio CE è consentito solo dopo una valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità.
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