Devi affrontare una causa ma non puoi provvedere autonomamente al pagamento delle spese giudiziali? Non hai gli strumenti per affrontare un processo ma hai sentito parlare del gratuito patrocinio? Con questa breve guida potrai comprendere più da vicino i meccanismi che regolano il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Come sai la difesa in giudizio è un diritto di tutti i cittadini ed è garantita costituzionalmente. L’art. 24 della Costituzione italiana, infatti, recita: “La difesa è un diritto di tutti, tutti hanno diritto ad una difesa”. Ci sono dei cittadini, però, che non si trovano in una situazione economica che consenta loro di affrontare un processo ed è per questo che, in presenza dei requisiti richiesti, entra in gioco il gratuito patrocinio. Questo servizio consiste nella possibilità di usufruire di un avvocato gratuito abilitato alla difesa patrocinata e il richiedente viene quindi esonerato dal pagamenti delle spese processuali, beneficiando dell’intervento dello Stato.
CHE COS’È IL GRATUITO PATROCINIO?
Il gratuito patrocinio è un istituto di civiltà giuridica disciplinato dal DPR 115-22, che garantisce il diritto di difesa ai cittadini meno abbienti. In attuazione dell’art. 24 della Costituzione italiana, il gratuito patrocinio a spese dello Stato consente, a chi possiede i requisiti richiesti per l’accesso al servizio, di avvalersi dell’assistenza di un avvocato gratis. In questo modo il cittadino in difficoltà può mantenere il diritto ad agire in giudizio senza dover sostenere le spese del processo.
L’avvocato difensore incaricato del gratuito patrocinio non può riceve alcun compenso dal richiedente, perché è lo Stato stesso a farsi carico di tutte le spese riguardanti la difesa legale. Qualora venisse richiesto un qualsiasi rimborso da parte dell’avvocato gratuito si tratterebbe di un grave illecito disciplinare professionale.
Il gratuito patrocinio è concesso nell’ambito di giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari in pendenza. Non viene però concesso per le attività e consulenze fornite dall’avvocato prima che venga effettuato il giudizio. Viene garantita infatti la sola difesa processuale, escludendo dunque tutto ciò che è relativo all’assistenza extragiudiziale.
Il gratuito patrocinio a spese dello Stato viene escluso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione che la cessione venga fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Il servizio viene inoltre escluso in caso si nomini un secondo avvocato difensore, poiché la richiesta di un ulteriore legale non consentirebbe di usufruire del gratuito patrocinio, sia per quanto riguarda l’ambito civile che penale.
CHI PUÒ ACCEDERE AL GRATUITO PATROCINIO?
Più avanti affronteremo l’argomento “requisiti di accesso” per la richiesta del servizio, ma cerchiamo prima di capire chi può accedere al gratuito patrocinio.
Come spiegato nel paragrafo precedente puoi avvalerti di un legale di fiducia pur non avendo un reddito adeguato per affrontare un processo. È bene sapere che il gratuito patrocinio viene concesso per ogni grado e per tutte le fasi del processo, ma se il cittadino dovesse perdere la causa, non potrebbe più fare uso del beneficio proponendo l’impugnazione.
Se vuoi richiedere informazioni e assistenza a riguardo puoi rivolgerti all’Ordine degli Avvocati di Milano Gratuito Patrocinio.
Possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato tutti i soggetti pubblici (anche liberi professionisti e partite IVA) e privati (associazioni o enti senza scopo di lucro), purché siano cittadini italiani, stranieri o apolidi regolari all’interno del territorio nazionale. Non possono usufruire del servizio offerto da un avvocato gratuito, invece, tutti qui soggetti che sono stati condannati in via definitiva per: associazione mafiosa, reati commessi per agevolare attività mafiose, produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione a delinquere relativa al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
REQUISITI DI ACCESSO
La richiesta di gratuito patrocinio può essere effettuata da tutti quei cittadini che hanno un reddito annuo inferiore a € 11.746,68, secondo la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente alla richiesta. Questo limite viene aggiornato ogni due anni e il soggetto richiedente dovrà presentare un’autocertificazione a riguardo. Il richiedente straniero o extracomunitario dovrà invece presentare una certificazione rilasciata dall’autorità consolare competente.
Per quanto riguarda il reddito vengono presi in considerazione tutti i redditi imponibili, anche quelli non esenti da IRPEF che sono stati percepiti nell’ultimo anno, non assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta d’acconto. Nel caso in cui il cittadino dovesse avere dei conviventi il reddito sarà la risultante della somma dei redditi di ognuno dei componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui la causa dovesse però riguardare diritti personalissimi, quali il diritto al nome, o se gli interessi del soggetto richiedente non dovessero corrispondere a quelli dei conviventi, il calcolo del reddito non sarà più la risultante della somma di ogni singolo reddito del nucleo familiare.
Se devi comunicare il tuo reddito ricordati che, qualora ci fossero delle variazioni, devi comunicarle entro trenta giorni allo scadere di un anno dalla presentazione della domanda di accesso al servizio, o comunque a trenta giorni dalla precedente comunicazione.
COME FARE DOMANDA
Dopo esserti assicurato dei requisiti di accesso puoi effettuare la domanda di accesso al servizio per gratuito patrocinio a spese dello Stato. Per farlo dovrai presentare una domanda in triplice copia presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, autenticata dall’avvocato difensore. All’interno della domanda dovrai allegare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, le tue generalità ed eventualmente quelle dei membri del tuo nucleo familiare, una copia dell’atto a cui ti vuoi appellare con le relative ragioni e, se disponibili, le prove a conferma della fondatezza dell’impugnazione. Dovrai inoltre allegare i documenti che attestino lo stato di famiglia e lo stato anagrafico, una copia di un documento di identità, il codice fiscale (e degli eventuali conviventi), una copia della dichiarazione dei redditi (o dell’autocertificazione che attesti la situazione di disoccupazione oppure di mancanza di reddito).
Nel caso in cui dovesse mancare anche uno solo degli elementi sopra indicati riguardanti la richiesta del gratuito patrocinio, la tua domanda non verrà ritenuta ammissibile. Il Magistrato dovrà infatti verificare la fondatezza di tutti i dati da te presentati ed apportare le eventuali modifiche. Per questo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accoglie tutte le domande in maniera provvisoria. Ogni richiesta, con la relativa documentazione, viene poi presentata all’Agenzia delle Entrate per accertare la veridicità degli elementi disponibili. Se tutto risulta regolare e ammissibile potrai quindi richiedere il sostegno dello Stato ed avvalerti di un avvocato gratis per affrontare il processo da te indicato.